| Commedia |
editti Purg. 1.76. |
Editti etterni 1.
Prima att. Voce dotta dal
lat. edictum (vd. DELI 2 s.v.
editto). Il sost., ampiamente att. nel lat. mediev. giuridico e nel
corpus volg. trecentesco nel senso di 'atto, anche normativo, di espressione di una volontà individuale o collettiva' (vd. TLIO s.v.
editto e Viel, «
Quella materia ond'io son fatto scriba», p. 247), ricorre per la prima volta a
Purg. 1.76 nella locuz.
editti etterni, che indica le leggi divine eternamente valide (vd.
Corpus OVI). Virgilio, infatti, giustifica la presenza di Dante alle soglie del Purgatorio, al cospetto di Catone, affermando che il viaggio del Poeta è voluto da Dio e che dunque le leggi sacre non sono state da loro infrante, come invece insinua l'Uticense. Gli antichi commentatori comprendono il signif. dell'espressione: Benvenuto da Imola chiosa «praecepta divina», similmente a
Francesco da Buti che intende «statuti eterni». Sul versante del lat. si riscontra la presenza del sost.
edictum in
Ep. VII e in
Mon., nel signif. di 'decreto promulgato da un'autorità, spec. quella imperiale': vd. VDL s.v.
edictum, -i. Il termine
editto nel primitivo signif. permane nella trad. letteraria successiva alla
Commedia (vd. GDLI s.v.
editto) ed è registrato come comune nell'it. contemporaneo (vd. GRADIT s.v.
editto). Nella trad. manoscritta di
Purg. 1.76 è att. la var.
detti in luogo di
editti in Laur, Po e Pr imputabile a una evidente banalizzazione.
Locuz. e fras. Editti etterni: vd.
Nota.
Autore: Francesca Carnazzi.
Data redazione: 17.04.2025.
Data ultima revisione: 01.04.2026.